Come au pair si vive per un periodo limitato presso una famiglia ospitante, si aiuta in casa, si accudiscono i bambini e si impara la lingua. Dal punto di vista del diritto degli stranieri si tratta comunque di un'attività lucrativa: l'art. 1a cpv. 2 OASA menziona espressamente i dipendenti au pair come persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente. Per i cittadini di Stati terzi occorre pertanto un permesso, e le regole sono formulate in modo restrittivo. Questo articolo si rivolge ad au pair e famiglie ospitanti.
La base: art. 48 OASA
Ai dipendenti au pair può essere rilasciato un permesso di dimora temporanea (art. 48 OASA, in base all'art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI). I cittadini UE/AELS rientrano nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone; per loro queste disposizioni non valgono nella stessa forma.
Le sette condizioni
- Collocamento: tramite un'organizzazione autorizzata al collocamento secondo la legge sul collocamento
- Numeri massimi: I permessi sottostanno ai contingenti ai sensi dell'art. 20 LStrI, non sono quindi disponibili senza limiti
- Età: tra 18 e 25 anni
- Corso di lingua: frequenza di un corso nella lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno
- Orario di lavoro: al massimo 30 ore settimanali con un giorno libero completo alla settimana
- Attività: lavori domestici leggeri e cura dei bambini a fronte di un compenso adeguato
- Alloggio: vivere presso la famiglia ospitante, con camera propria
Durata: al massimo dodici mesi, nessuna proroga
Il permesso è rilasciato per un massimo di dodici mesi e non può essere prorogato (art. 48 cpv. 2 OASA). Inoltre, un permesso di dimora temporanea come au pair può essere rilasciato di principio una sola volta; eccezioni sono possibili solo in casi singoli motivati (art. 56 cpv. 3 OASA).
Insidie
- Organizzazione in proprio anziché tramite un'agenzia autorizzata: Senza il collocamento da parte di un'organizzazione autorizzata manca un presupposto fondamentale.
- Età fuori dai limiti: Chi ha più di 25 anni non può essere ammesso come au pair.
- Più di 30 ore o nessun giorno libero: Ciò contrasta con i presupposti del permesso. Metta per iscritto l'orario di lavoro.
- Un lavoro diverso da quello previsto: L'attività è circoscritta a lavori domestici leggeri e alla cura dei bambini presso la famiglia ospitante. Lavori aggiuntivi presso terzi non sono coperti.
- Nessuna camera propria, nessun corso di lingua: Entrambi sono presupposti del permesso, non semplici raccomandazioni.
- Cambiamento dello scopo: Chi durante il soggiorno vuole fare altro, ad esempio un impiego fisso o uno studio, necessita di un nuovo permesso (art. 54 OASA).
- Cambio della famiglia ospitante: Con un permesso di dimora temporanea il cambio di posto di lavoro è possibile solo in misura limitata: all'interno dello stesso settore e della stessa professione, se la prosecuzione dell'attività presso il datore di lavoro attuale non è possibile o non è ragionevolmente esigibile (art. 55 OASA).
- Entrata prima del permesso: La domanda viene dapprima esaminata dall'autorità cantonale, poi segue il visto ovvero l'assicurazione (art. 5 OASA). Preveda del tempo.
Se la domanda viene respinta
La via legale dipende da chi ha deciso: contro le decisioni dell'autorità cantonale della migrazione essa è disciplinata dal diritto cantonale; per il rifiuto di un visto per soggiorno di breve durata vale un termine di opposizione di 30 giorni. Il termine di ricorso è indicato nella decisione stessa, non lo lasci scadere. Maggiori informazioni nell'articolo Visto rifiutato: opposizione e termini.
Soggiorno au pair o famiglia ospitante: far verificare i documenti?
Verifichiamo se i presupposti sono soddisfatti prima che la domanda venga presentata, evitando così ritardi e rifiuti.
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Fonti e ulteriori informazioni
Stato: ottobre 2026. Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale individuale; la prassi e i requisiti possono variare a seconda del Cantone e del singolo caso.