Viene per un dottorato, un postdoc o come ospite presso un'università svizzera? Allora tutto dipende dal suo ruolo: è anzitutto in formazione continua, dipendente dell'università o visitatore? Da ciò dipende quale base giuridica si applica e che cosa può fare in più come lavoro. I Cantoni gestiscono alcune situazioni in modo diverso, chiarisca quindi per tempo il suo caso. L'articolo riguarda i cittadini di Stati terzi; per i cittadini UE/AELS vale l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), che facilita nettamente l'accesso.
1. Ammissione alla formazione continua (art. 27 LStrI)
Un dottorato è di regola considerato formazione continua. I presupposti sono concretizzati dall'OASA:
- I mezzi finanziari devono essere comprovati, in particolare mediante una dichiarazione d'impegno con prova di reddito e patrimonio di una persona solvibile in Svizzera, mediante la conferma di una banca autorizzata in Svizzera o mediante l'assicurazione vincolante di borse di studio sufficienti (art. 23 cpv. 1 OASA).
- Presupposti personali: Non vi devono essere circostanze che indichino che la formazione continua serve solo ad eludere le disposizioni generali sull'ammissione (art. 23 cpv. 2 OASA).
- Durata: Le formazioni e le formazioni continue sono di regola autorizzate per al massimo otto anni, sono possibili eccezioni in caso di formazione continua mirata (art. 23 cpv. 3 OASA).
- Università: Deve offrire garanzie di una formazione continua appropriata, il programma e la durata devono essere stabiliti e la direzione conferma che i presupposti linguistici e formativi sono soddisfatti (art. 24 OASA).
2. Lavorare durante il dottorato: art. 40 OASA
A differenza dell'attività lucrativa accessoria generale degli studenti (art. 38 OASA: al più presto sei mesi dopo l'inizio, al massimo 15 ore settimanali) l'art. 40 non menziona né un periodo di attesa né un massimo di ore. Resta però una disposizione potestativa: l'autorità verifica se l'attività corrisponde al settore scientifico specialistico e non pregiudica la formazione continua. La domanda è presentata dall'università in veste di datrice di lavoro.
3. Postdoc come dipendenti
Se un postdoc venga autorizzato come formazione continua o come ordinario impiego può variare a seconda della situazione e del Cantone. Se è trattato come attività lucrativa, si applicano i presupposti generali di ammissione (art. 18 segg. LStrI), tra cui qualifica e numeri massimi. Chi ha conseguito un diploma universitario in Svizzera e la cui attività è di elevato interesse scientifico o economico è ammesso a condizioni agevolate (art. 21 cpv. 3 LStrI).
4. Ospiti accademici
- Breve visita fino a tre mesi: Senza attività lucrativa un soggiorno fino a tre mesi entro sei mesi non è soggetto ad autorizzazione, a seconda della cittadinanza può essere necessario un visto (art. 9 OASA).
- Collaborazione in laboratorio o nell'insegnamento: Può costituire attività lucrativa anche se non retribuita (art. 11 cpv. 2 LStrI). In caso di dubbio decide l'autorità cantonale del mercato del lavoro, i casi dubbi sono rimessi alla SEM (art. 4 OASA).
- Breve impiego su incarico dell'istituzione di provenienza: Può rientrare nella regola degli otto giorni (art. 14 OASA). Lo verifichi in anticipo.
- Soggiorno ospite più lungo: A seconda della configurazione come formazione continua (art. 27 LStrI) con prova del finanziamento oppure come scambio scientifico internazionale (art. 41 OASA: interesse economico generale, domanda di un datore di lavoro, numeri massimi, condizioni salariali e lavorative, presupposti personali, alloggio adeguato alle esigenze).
Le insidie più frequenti
- Finanziamento non comprovato in modo vincolante: Un sostegno in prospettiva non basta; è richiesta un'assicurazione vincolante.
- Lavorare senza permesso: Anche un'assistenza ausiliaria «solo piccola» è soggetta ad autorizzazione.
- Cambio di ruolo: Chi passa dal dottorato a un impiego necessita di un nuovo permesso (art. 54 OASA).
- Il limite degli otto anni: Includa nella pianificazione la durata complessiva delle formazioni continue (art. 23 cpv. 3 OASA).
- Pianificato troppo tardi: Visto e permesso richiedono tempo, l'inizio del semestre e del contratto sono scadenze fisse.
- Famiglia: Il ricongiungimento dei familiari non è scontato e presuppone in particolare mezzi finanziari assicurati, vedi Ricongiungimento familiare in Svizzera.
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Fonti e ulteriori informazioni
Stato: ottobre 2026. Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale individuale; la prassi e i requisiti possono variare a seconda del Cantone e del singolo caso.