Viene per un dottorato, un postdoc o come ospite presso un'università svizzera? Allora tutto dipende dal suo ruolo: è anzitutto in formazione continua, dipendente dell'università o visitatore? Da ciò dipende quale base giuridica si applica e che cosa può fare in più come lavoro. I Cantoni gestiscono alcune situazioni in modo diverso, chiarisca quindi per tempo il suo caso. L'articolo riguarda i cittadini di Stati terzi; per i cittadini UE/AELS vale l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), che facilita nettamente l'accesso.

1. Ammissione alla formazione continua (art. 27 LStrI)

Un dottorato è di regola considerato formazione continua. I presupposti sono concretizzati dall'OASA:

2. Lavorare durante il dottorato: art. 40 OASA

Secondo l'art. 40 OASA alle persone che in Svizzera seguono una formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale può essere autorizzata un'attività lucrativa nel loro settore scientifico specialistico. Presupposti: una domanda del datore di lavoro (art. 18 lett. b LStrI) e il rispetto delle condizioni salariali e lavorative (art. 22 LStrI). La formazione continua non deve essere ostacolata dall'attività lucrativa.

A differenza dell'attività lucrativa accessoria generale degli studenti (art. 38 OASA: al più presto sei mesi dopo l'inizio, al massimo 15 ore settimanali) l'art. 40 non menziona né un periodo di attesa né un massimo di ore. Resta però una disposizione potestativa: l'autorità verifica se l'attività corrisponde al settore scientifico specialistico e non pregiudica la formazione continua. La domanda è presentata dall'università in veste di datrice di lavoro.

3. Postdoc come dipendenti

Se un postdoc venga autorizzato come formazione continua o come ordinario impiego può variare a seconda della situazione e del Cantone. Se è trattato come attività lucrativa, si applicano i presupposti generali di ammissione (art. 18 segg. LStrI), tra cui qualifica e numeri massimi. Chi ha conseguito un diploma universitario in Svizzera e la cui attività è di elevato interesse scientifico o economico è ammesso a condizioni agevolate (art. 21 cpv. 3 LStrI).

4. Ospiti accademici

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Stato: ottobre 2026. Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale individuale; la prassi e i requisiti possono variare a seconda del Cantone e del singolo caso.