Una revoca del permesso di dimora o di domicilio colpisce gli interessati per lo più inaspettatamente e con conseguenze gravi. Questo articolo spiega a quali condizioni una revoca è anzitutto ammissibile e quali linee difensive sono promettenti nella pratica.

I motivi di revoca più frequenti

L'art. 62 AIG (permesso di dimora) e l'art. 63 AIG (permesso di domicilio) menzionano, tra l'altro, i seguenti motivi di revoca: indicazioni false od occultamento di fatti essenziali nella procedura di permesso, pene detentive di lunga durata, violazione grave o ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici, percezione di aiuto sociale e mancato rispetto di un accordo d'integrazione.

Per il permesso di domicilio (permesso C) valgono in parte requisiti più severi per il motivo di revoca rispetto al permesso di dimora (permesso B): l'asticella per una revoca tende a essere più alta per un permesso già consolidato.

L'esame della proporzionalità

Anche quando sussiste un motivo formale di revoca, l'autorità deve sempre verificare se la revoca è proporzionata. Si considerano tra l'altro:

Proprio in caso di soggiorno pluriennale e di stretti legami familiari in Svizzera, l'esame della proporzionalità può risolversi a favore della persona interessata, anche se formalmente è dato un motivo di revoca.

La percezione di aiuto sociale come motivo di revoca

Un motivo di revoca spesso sottovalutato è la percezione di aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e AIG). Determinante non è qualsiasi percezione di aiuto sociale, bensì che sia considerevole e duratura e che la persona interessata sia responsabile del proprio stato di bisogno.

Che cosa fare in presenza di una decisione di revoca imminente o già emessa

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